dell'Organizzazione

  • 1)Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, salvo quanto e' disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
  • 2)In condizioni che saranno definite dal consiglio, un membro puo' cambiare di categoria.
  • 3)Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "governo" esso si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea o ad altre organizzazioni intergovernative aventi analoghe responsabilita' e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti primari.
  • 4)Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensi', in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
  • 5)A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non e' applicabile il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 16; tuttavia essa puo' partecipare alle discussioni del comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 3 dell'articolo 19, i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art4 · fonte del testo

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