dei conti in caso di recesso o di esclusione

  • 1)In caso di recesso o di esclusione di un membro, il consiglio procede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tal membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 69, il consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo.
  • 2)Il membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, al momento della cassazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art67 · fonte del testo

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