esportatori ai quali non e' attribuito un contingente di base

  • 1)Ad eccezione del Burundi e del Ruanda, i paesi membri di cui all'Allegato 2 dispongono insieme di un contingente d'esportazione pari al 4,2% del contingente annuo globale stabilito dal consiglio conformemente al disposto dell'articolo 34.
  • 2)Il contingente di cui al precedente paragrafo 1 e' ripartito tra i membri figuranti nell'Allegato 2 in funzione delle percentuali specificate nella prima colonna dello stesso Allegato.
  • 3)Qualsiasi membro esportatore che figuri nell'Allegato 2 puo' chiedere a qualsiasi momento al consiglio che venga ad esso assegnato un contingente di base. Allorche' un contingente di base venga assegnato ad uno dei paesi anzidetti la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo sara' ridotto in proporzione.
  • 4)Nel caso che un paese esportatore aderisca all'Accordo e venga assoggettato al disposto del presente articolo il consiglio assegnera' al nuovo membro un contingente di base, mentre la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo verra' aumentata in proporzione.
  • 5)Tra i membri che figurano nell'elenco di cui all'Allegato 2 sono soggetti al disposto degli articoli 36 e 37 soltanto quelli il cui contingente annuo e' superiore a 100.000 sacchi.
  • 6)Il Burundi ed il Ruanda riceveranno ciascuno i seguenti contingenti annui d'esportazione:
  • a)per l'annata caffearia 1983-1984: 450.000 sacchi;
  • b)per le successive annate caffearie che rientrino nel periodo di applicabilita' del presente Accordo: 470.000 sacchi.
  • 7)Ogni qualvolta il consiglio stabilira' i contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 30 la percentuale di cui al paragrafo 1 ed il quantitativo di cui alla lettera b) del paragrafo 6 del precedente articolo saranno ripresi in esame e potranno essere modificati.
  • 8)Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 41. I disavanzi dichiarati dai membri esportatori di cui all'Allegato 2 saranno ripartiti, in proporzione ai loro contingenti annui, tra i membri figuranti all'Allegato 2, che alano capaci di esportare l'ammontare dei disavanzi e che siano disposti a farlo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art31 · fonte del testo

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