a territori designati

  • 1)Ogni governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o talaltro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
  • 2)Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o tali oltre di questi territori a far parte di un gruppo membro costituito a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.
  • 3)Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo puo', in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio, da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica.
  • 4)Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1 diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine prescritto per l'esecuzione della notifica.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art64 · fonte del testo

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