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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone
Legge 26 maggio 1965, n. 920
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962
- Aggiornato al
- 2 agosto 1965
- Articoli
- 60
- Versioni storiche
- 74
- Art. 1Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per…
- Art. 2Persone che hanno diritto al transito Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per…
- Art. 3Documenti per il transito I documenti che verranno rilasciati ai fini dell'articolo 2…
- Art. 4Lasciapassare 1. - Tutte le persone stabilmente residenti in una delle aree indicate…
- Art. 5Soggiorno nelle aree adiacenti 1. - Il rientro nell'area di residenza dovra' essere di…
- Art. 6Modalita' di rilascio 1. - I lasciapassare di cui all'articolo 4 saranno emessi…
- Art. 7Movimento di persone per attivita' connesse con beni agrari 1. I proprietari di beni…
- Art. 8Passaggio di proprieta' I futuri proprietari godranno degli stessi diritti previsti dal…
- Art. 9Usufruttuari Gli stessi diritti dei proprietari avranno i titolari di usufrutto su beni…
- Art. 10Persone giuridiche 1. - Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo…
- Art. 11Documenti per il transito agricolo 1. - I documenti che danno diritto alle persone…
- Art. 12Modalita' di rilascio 1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo rilasciati…
- Art. 13Modalita' d'uso 1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno validi…
- Art. 14Permesso stagionale di permanenza 1. - Le persone di cui agli articoli 7, 9 e 10, le…
- Art. 15Lasciapassare straordinario 1. - In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi…
- Art. 16Permesso di attraversamento 1. - Le persone residenti in una delle aree di cui…
- Art. 17Casi di calamita' Nei casi di calamita' (incendio, inondazione e simili) sara' permesso…
- Art. 18Punti di passaggio 1. - Il movimento delle persone in possesso dei documenti previsti dal…
- Art. 19Disposizioni comuni ai documenti per il transito 1. - Tutti i documenti previsti dal…
- Art. 20Principio della reciprocita' Le condizioni generali relative all'istituzione ed…
- Art. 21Reciprocita' delle linee Ai sensi dell'articolo 20 ciascuna delle Parti contraenti avra'…
- Art. 22Disciplina delle linee marittime e terrestri La Commissione mista permanente di cui…
- Art. 23Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti Allo scopo di evitare una doppia…
- Art. 24Tariffe per il trasporto dei viaggiatori Le tariffe dei servizi marittimi di linea per…
- Art. 25Vendita dei biglietti Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti…
- Art. 26Trasferimento delle somme riscosse per biglietti Le somme depositate in dogana, in base…
- Art. 27Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee Le linee marittime da passeggeri…
- Art. 28Trattamento delle navi Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna di usare alle navi…
- Art. 29Divieto di cabotaggio Le navi adibite alle linee attivate da ciascuna delle Parti…
- Art. 30Trasporto di merci a mezzo di navi Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che…
- Art. 31Applicazione di disposizioni piu' favorevoli Tutte le disposizioni eventualmente piu'…
- Art. 32Esercizio di servizi automobilistici di linea Le autolinee di cui al presente Accordo…
- Art. 33Rilascio di concessioni Le Imprese di autotrasporti presenteranno domanda di Concessione…
- Art. 34Ritiro della concessione Le competenti autorita' potranno ritirare la concessione a…
- Art. 35Divieto di traffico interno nell'area adiacente Le imprese autorizzate ai sensi…
- Art. 36Assicurazioni Gli autoveicoli adibiti alle autolinee devono essere assicurati contro i…
- Art. 37Documenti di circolazione per gli autoveicoli I veicoli a motore che circolano tra le…
- Art. 38Facilitazioni doganali per gli autoveicoli I pezzi di ricambio, le gomme e gli accessori…
- Art. 39Servizio postale Le Parti contraenti esamineranno le possibilita' di utilizzare le linee…
- Art. 40Linee marittime e terrestri Le linee marittime e terrestri istituite in base al presente…
- Art. 41Tasse, imposte ed altri oneri I fondi appartenenti a persone residenti in una delle aree…
- Art. 42Facilitazioni per i titolari di tessere di transito agricolo 1. - I titolari di Tessera…
- Art. 43Transumanza stagionale Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altrla area di…
- Art. 44Facolitazioni per i prodotti agricoli I prodotti agricoli muniri di lasciapassare di cui…
- Art. 45Facilitazioni per operai ed impiegati Gli operai e gli impiegati, residenti in una delle…
- Art. 46Facilitazioni valutarie 1. - I titolari di documento di transito, ad eccezione delle…
- Art. 47Controllo doganale Gli organi doganali, al fine del controllo dell'utilizzazione delle…
- Art. 48Norma comune agli articoli 44, 45 e 46 I limiti di valore entro cui potranno venire…
- Art. 49Facilitazioni per medici veterinari e levatrici Ai medici, ai veterinari, alle levatrici…
- Art. 50Facilitazioni per l'importazione ed esportazione di medicinali Ai titolari di documento…
- Art. 51Altre facilitazioni A tutti i titolari di documento per il transito sara' consentito di…
- Art. 52Scambio di informazioni sanitarie Oltre alle facilitazioni previste in materia sanitaria…
- Art. 53Misure veterinarie 1. - Per il bestiame iscritto nella tessera di transito agricolo, che…
- Art. 54Misure fitopatologiche 1. - Le sementi che i bipossidenti porteranno seco nella quantita'…
- Art. 55Stipulazione di speciali convenzioni Le questioni concernenti le prestazioni di…
- Art. 56La fornitura di acqua da parte del Comune di Muggia alle localita' dell'area adiacente e'…
- Art. 57Commissione mista permanente Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del…
- Art. 58Tessera speciale Ai membri della Commissione mista permanente ed agli organi locali di…
- Art. 59Durata dell'Accordo Il presente Accordo sara' valido un anno e sara' considerato come…
- Art. 60Disposizioni finali 1. - Il presente Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo lo…
