[1]Permesso stagionale di permanenza

[2]1. - Le persone di cui agli articoli 7, 9 e 10, le quali per esigenze di lavori stagionali debbano permanere nell'altra area per un periodo superiore ad un giorno, dovranno essere munite anche di un permesso stagionale di permanenza. in esso saranno indicati il periodo e la localita' di soggiorno nell'altra area, nonche' i numero d'ordine della tessera o del permesso per il transito agricolo. 2. - Il permesso stagionale di permanenza sara' valido per un periodo non superiore a tre mesi e sara' rinnovabile. Esso sara' conforme al modello di cui all'allegato 7. Per il rilascio e per il visto valgono le norme dell'articolo 12.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art14 · fonte del testo

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