[1]Punti di passaggio

[2]1. - Il movimento delle persone in possesso dei documenti previsti dal presente Accordo avverra' attraverso i puniti di passaggio di prima e seconda categoria di cui agli uniti elenchi (allegati 10 e 11). Il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di prima categoria potra' avere luogo in qualunque ora del giorno e della notte, mentre il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di secoli da categoria potra' effettuarsi: nei mesi di gennaio e dicembre dalle ore 7 alle ore 18; nei mesi di febbraio e novembre dalle ore 6,30 alle ore 18,30; nei mesi di marzo ed ottobre dalle ore 6 alle ore 19; nei mesi di aprile e settembre dalle ore 5 alle ore 19,30; nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dalle ore 4 alle ore 21 (ora dell'Europa Centrale). 2. - Le competenti a autorita' potranno di comune accordo, in quanto sussistano giustificate necessita' delle popolazioni, modificare in alcuni punti di passaggio di seconda categoria l'orario di apertura e di chiusura degli stessi, come pure decidere l'apertura permanente o temporanea di altri punti di passaggio. Le competenti autorita' potranno altresi' di comune accordo stabilire l'eventuale chiusura di alcuni punti di passaggio di seconda categoria durante le domeniche ed altri giorni festivi, come pure in caso di giustificata necessita'. Gli organi locali competenti delle due Parti si scambieranno ogni anno, nel mese di gennaio, gli elenchi delle giornate festive nei rispettivi Stati. 3. - I competenti organi locali potranno modificare, di comune accordo, i periodi di apertura dei punti di passaggio di seconda categoria stagionali in base alle effettive necessita' delle popolazioni interessate.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art18 · fonte del testo

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