[1]Scambio di informazioni sanitarie

[2]Oltre alle facilitazioni previste in materia sanitaria di cui agli articoli 4, 5, 15, 49 e 50 viene istituita una collaborazione tra le competenti Autorita' sanitarie locali delle due l'arti, consistente nel reciproco scambio di informazioni circa casi di malattie infettive ed epidemiche di particolare rilievo che avessero a verificarsi nelle aree di cui al presente Accordo. L'entita' e le modalita' delle reciproche comunicazioni sono riportate nell'allegato 16.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art52 · fonte del testo

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