[1]Modalita' d'uso

[2]1. - Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno validi esclusivamente per la localita' o le localita' in essi indicate. Il transito dovra' avvenire nei punti di passaggio nei medesimi specificati, fatta eccezione dei bipossidenti i cui fondi sono attraversati dalla linea che separa le aree previste dall'Accordo e dei membri delle loro famiglie, che potranno recarsi anche direttamente nel fondo situato nell'altra area, esclusivamente per lavori agricoli e con l'obbligo di non allontanarsi da detto fondo. Il trasferimento dei prodotti dovra' essere effettuato solo attraverso i ponti di passaggio indicati nella tessera. 2. - Non sono consentite deviazioni dall'itinerario piu' breve per recarsi nella localita' o nelle localita' indicate. Il rientro dovra' essere effettuato nella stessa giornata attraverso lo stesso punto di passaggio (salvo l'eccezione di cui al comma precedente) e prima dell'orario di chiusura dello stesso punto di passaggio. 3. - I titolari dei documenti per il transito agricolo, che abbiano necessita' di recarsi nei propri fondi durante il periodo necessario per il rinnovo dei documenti stessi, potranno ottenere, a domanda, dalle stesse autorita', un certificato per il transito. Detto certificato sara' conforme all'allegato 6, non sara' soggetto al visto di reciprocita' e sara' valido per il mese di gennaio. 4. - Le persone i cui fondi sono attraversati dalla, linea che separa le aree previste dall'Accordo si avvarranno del diritto del passaggio diretto nell'altra area secondo le modalita' concordate dagli organi locali delle due Parti.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art13 · fonte del testo

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