[1]Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti

[2]Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, le imprese marittime come pure quelle di autotrasporti che esercitano il servizio di passeggeri tra le predette aree, non saranno assoggettate nell'altra area, sempreche' le imprese stesse non vi abbiano alcuna organizzazione stabile, al pagamento di alcuna imposta, tassa o contributo eccetera che colpiscano redditi, entrate lorde, mezzi di trasporto, biglietti o atti amministrativi (come per esempio per le autolinee, le concessioni).

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art23 · fonte del testo

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