[1]Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe.

[2]Art. 1. Determinazione delle aree

[3]I territori che vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono:

  • a)l'area di Trieste comprendente i Comuni di cui all'unito elenco (allegato A);
  • b)le aree adiacenti all'area di Trieste comprendenti i Comuni o parte di essi di cui all'unito elenco (allegato B);
  • c)l'area per una profondita' di 10 chilometri comprendenti i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato C);
  • d)l'area per una profondita' di 10 chilometri comprendente i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato D). Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale amministrativa o catastale dei Comuni o di parte di essi menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art1 · fonte del testo

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