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Impresa
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957
Legge 11 giugno 1960, n. 885
- Aggiornato al
- 29 agosto 1960
- Articoli
- 43
- Versioni storiche
- 45
- Art. 1Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in…
- Art. 2(1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: in Italia: a)…
- Art. 3I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle…
- Art. 4(1) Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le seguenti eccezioni: a) i…
- Art. 5Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalita' occupati…
- Art. 6Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo…
- Art. 7I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano…
- Art. 8I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano…
- Art. 9I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia, in Jugoslavia o viceversa hanno o danno…
- Art. 10Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si…
- Art. 11(1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione…
- Art. 12(1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto…
- Art. 13Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno essere stabiliti…
- Art. 14(1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di…
- Art. 15Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacita'…
- Art. 16Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi…
- Art. 17L'infortunio subito da un cittadino di una dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca…
- Art. 18(1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni…
- Art. 19Le prestazioni che un assicurato previsto all'art. 18 della presente Convenzione o i suoi…
- Art. 20Qualora l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi previsti all'art. 18, non…
- Art. 21Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a…
- Art. 22(1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura, il diritto a pensione…
- Art. 23I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto…
- Art. 24Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli…
- Art. 25Nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29 saranno determinate le modalita'…
- Art. 26(1) I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano…
- Art. 27Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono…
- Art. 28Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina, lo acquisto, il mantenimento o il…
- Art. 29Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le…
- Art. 30(1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per 1 della…
- Art. 31(1) Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano…
- Art. 32Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad…
- Art. 33(1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due…
- Art. 34Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano alle autorita' e…
- Art. 35Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicurazione sociale…
- Art. 36Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione…
- Art. 37(1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sara'…
- Art. 38La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti puo'…
- Art. 39(1) Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo…
- Art. 40(1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, sorga controversia…
- Art. 41(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli venti assicurativi…
- Art. 42Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non puo' opporsi la…
- Art. 43(1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli stramenti di ratifica saranno…
