(1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sara' determinato dall'organismo debitore nella valuta del proprio Paese. (2) Il trasferimento da un Paese all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avra' luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al momento del trasferimento stesso. (3) Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art37 · fonte del testo

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