(1) I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Jugoslavia o in Italia, qualora:

  • 1)abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
  • 2)adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese. (2) Il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle prestazioni nell'altro Paese, ritorna nel proprio Paese conserva il diritto alle prestazioni che gli saranno corrisposte a carico dell'altro Paese per la durata massima di sei mesi ridotta del periodo in cui ha gia' goduto delle prestazioni stesse nell'altro Paese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art26 · fonte del testo

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