Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalita' occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri o impiegati di tali rappresentanze. Tuttavia:

  • 1)gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo;
  • 2)i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, sono soggetti alla legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art5 · fonte del testo

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