(1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, sorga controversia tra le autorita' o gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' dell'articolo precedente. (2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'organismo assicuratore del Paese in cui l'assicurato ha la propria residenza. Tale organismo assicuratore corrispondera' le prestazioni in base alla propria legislazione. (3) L'organismo assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'organi sino assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. (4) Se l'importo che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'organismo assicuratore che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art40 · fonte del testo

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