(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli venti assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore. (2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformita' alla presente Convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformita' alla presente Convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti decisioni. (3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione ed equivalente insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione ed equivalenti l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli puo' domandare la revisione del trattamento gia' fattogli. Detta revisione sara' effettuata da ciascun Paese contraente secondo la propria legislazione. (4) Per i periodi anteriori alla entrata in vigore della presente Convenzione, non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salve le disposizioni piu' favorevoli delle legislazioni interne. (5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3) valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazioni infortuni,

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art41 · fonte del testo

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