(1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Paese, conserva il diritto alle prestazioni, a condizione che egli, prima del trasferimento abbia, ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso puo' essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato o dell'avente diritto. L'Ente assicuratore puo' concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione dei consenso stesso e l'assicurato o l'avente diritto non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento. (2) L'assicurato o l'avente diritto conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'Ente presso il quale e' assicurato anche se l'evento coperto da assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Paese, qualora il rapporto di assicurazione non sia ancora terminato. (3) Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l'Ente assicuratore obbligato delega l'Ente assicuratore competente dell'altro Paese a corrispondere le prestazioni. Le prestazioni in natura, saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualita' di quelle corrisposte agli assicurati dell'Ente delegato.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art12 · fonte del testo

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