Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta
Legge 5 marzo 1985, n. 88
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1 ottobre 1982
- Aggiornato al
- 20 marzo 1985
- Articoli
- 47
- Versioni storiche
- 51
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini del presente accordo si adottano le seguenti definizioni: 1. "iuta": la iuta…
- Art. 3, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della iuta 1. Viene istituita…
- Art. 4dell'organizzazione 1. Nell'Organizzazione esistono due categorie di membri, vale a dire…
- Art. 5di organizzazioni intergovernative 1. Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente…
- Art. 6del Consiglio internazionale della iuta 1. La massima autorita' dell'Organizzazione e il…
- Art. 7e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, oppure…
- Art. 8e vicepresidente del consiglio 1. Per ogni annata della iuta il Consiglio elegge un…
- Art. 9del consiglio 1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria una volta ogni…
- Art. 10dei voti 1. Tanto i membri esportatori quanto i membri importatori detengono…
- Art. 11di votazione del Consiglio 1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono…
- Art. 12e raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di…
- Art. 13legale alle riunioni del Consiglio 1. Il numero legale alle riunioni del Consiglio e'…
- Art. 14con altre organizzazioni 1. Per quanto possibile l'Organizzazione ricorre ad organismi…
- Art. 15di osservatori Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro o qualsiasi…
- Art. 16esecutivo e personale 1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo con votazione…
- Art. 17e immunita' 1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica e dispone in…
- Art. 18finanziari 1. Vengono tenuti due conti: a) conto amministrativo e b) conto speciale. 2…
- Art. 19' di pagamento 1. I contributi finanziari al conto amministrativo sono soggetti a…
- Art. 20e pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina dei revisori con il compito di…
- Art. 21amministrativo 1. Le spese necessarie per la gestione del presente accordo vengono…
- Art. 22speciale 1. Nell'ambito del conto speciale vengono tenuti due sottoconti: a) il…
- Art. 23Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Consiglio, su una base di…
- Art. 24e sviluppo I progetti relativi alla ricerca ed allo sviluppo dovrebbero avere tra l'altro…
- Art. 25del mercato I progetti relativi alla promozione del mercato dovrebbero tra l'altro avere…
- Art. 26dei costi I progetti relativi alla riduzione dei costi dovrebbero, tra l'altro, avere i…
- Art. 27relativi all'approvazione dei progetti Per essere approvati dal Consiglio, i progetti…
- Art. 28sui progetti 1. Viene istituito un Comitato sui progetti (qui di seguito definito "il…
- Art. 29con il Fondo comune per i prodotti di base L'organizzazione intende avvalersi delle…
- Art. 30e concorrenza con le fibre sintetiche e altre questioni 1. Il Consiglio continuera'…
- Art. 31, studi ed informazioni 1. Il Consiglio mantiene stretti contatti con le organizzazioni…
- Art. 32annuale e rapporto sull'analisi e valutazione 1. Entro sei mesi dalla conclusione di…
- Art. 33e controversie Qualsiasi ricorso per mancato adempimento da parte di un membro degli…
- Art. 34generali dei membri 1. Nel periodo di applicazione del presente accordo i membri…
- Art. 35dagli obblighi 1. Qualora sia necessario, in seguito a circostanze eccezionali o…
- Art. 36differenziali e correttivi 1. I membri importatori dei paesi in via di sviluppo, i cui…
- Art. 37, ratifica, accettazione ed approvazione 1. Il presente Accordo e' depositato presso la…
- Art. 38Il presente accordo viene depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- Art. 39di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare…
- Art. 40in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1 luglio 1983 oppure…
- Art. 41I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni…
- Art. 42Il Consiglio, con votazione speciale, puo' raccomandare ai membri di apportare una…
- Art. 43In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo'…
- Art. 44Se il Consiglio conclude che un membro ha commesso un'infrazione agli obblighi derivanti…
- Art. 45dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che…
- Art. 46, proroga e risoluzione 1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque…
- Art. 47Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve. IN FEDE DI…
