[1]sui progetti

[2]1. Viene istituito un Comitato sui progetti (qui di seguito definito "il Comitato") che sara' responsabile nei confronti del Consiglio, dal quale riceva le direttive generali. 2. Tutti i membri possono partecipare al Comitato. Il regolamento interno del Comitato, nonche' la distribuzione dei voti e la procedura di votazione corrispondono a quelli del Consiglio, fatte salve le opportune modifiche. Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce quattro volte all'anno oppure su richiesta del Consiglio. 3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

  • a)esamina e valuta dal punto di vista tecnico le proposte di progetti di cui all'articolo 23;
  • b)decide in merito alle attivita' da effettuare nella fase preparatoria dei progetti; e
  • C)formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art28 · fonte del testo

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