1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Consiglio, su una base di continuita' e in conformita' dell'articolo 14, par. 1, puo' individuare determinati progetti nei settori della ricerca e dello sviluppo, della promozione del mercato e della riduzione dei costi, nonche' altri progetti approvati dal Consiglio, provvedendo inoltre alla loro preparazione ed attuazione e seguendone la realizzazione al fine di vigilare, sulla loro efficacia. 2. Il direttore esecutivo presenta al Comitato progetti le proposte relative ai progetti di cui al paragrafo 1, che devono essere rese note a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminate. In base a queste proposte, il Comitato delibera in merito alle attivita' da avviare nella fase di preparazione dei progetti. Tali attivita' vengono regolate dal direttore esecutivo in conformita' delle norme e dei regolamenti approvati dal Consiglio. 3. I risultati delle attivita' effettuate nella fase preparatoria dei progetti, comprendenti la valutazione dettagliata dei costi, eventuali utili, durata, sede e eventuali enti incaricati dell'esecuzione, vengono presentati dal direttore esecutivo al Comitato, dopo essere stati resi noti a tutti i membri, almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminati. 4. Il Comitato esamina i risultati delle suddette attivita' e formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti. 5. Il Consiglio esamina le raccomandazioni e, con votazione speciale, delibera in merito al finanziamento dei progetti proposti, in conformita' degli articoli 22 e 27. 6. Il Consiglio stabilisce il relativo ordine di priorita' dei progetti. 7. Il Consiglio da' inizialmente la precedenza ai progetti effettuati dalla FAO e dal Centro commerciale internazionale per le riunioni preparatorie sulla iuta e sui prodotti da essa derivati nell'ambito del Programma integrato per i prodotti di base, nonche' ad altri progetti fattibili approvati dal Consiglio. 8. Il Consiglio autorizza un progetto da realizzare sul territorio di uno Stato membro unicamente previa approvazione di quest'ultimo. 9. Il Consiglio, con votazione speciale, puo' decidere di cessare di patrocinare un progetto.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art23 · fonte del testo

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