[1]e immunita'

[2]1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica e dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonche' di stare in giudizio. 2. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione si impegna a concludere con il governo del paese in cui avra' sede (qui di seguito definito "il governo ospitante") un accordo (qui di seguito definito "accordo relativo alla sede") per disciplinare lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri, ai fini dello svolgimento delle loro funzioni. 3. In attesa della conclusione dell'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospitante di concedere, nei limiti della propria legislazione nazionale, l'esenzione fiscale sulle remunerazioni pagate dall'Organizzazione al suo personale, nonche' sui beni, sul reddito e sulle altre proprieta' dell'Organizzazione. 4. L'Organizzazione puo' inoltre concludere, con uno o piu' altri Stati, accordi in merito ai privilegi ed alle immunita', qualora cio' sia necessario ai fini di una efficace applicazione del presente accordo. Gli accordi suddetti devono essere approvati dal Consiglio. 5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese membro, quest'ultimo conclude quanto prima con l'Organizzazione un accordo in merito alla sede, che deve essere approvato dal Consiglio. 6. L'accordo relativo alla sede e' indipendente dal presente accordo, ma prende fine nei seguenti casi:

  • a)se viene concluso un accordo in questo senso tra il governo ospitante e l'Organizzazione;
  • b)qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospitante; oppure
  • c)qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art17 · fonte del testo

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