[1]di applicazione a titolo provvisorio

[2]1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al depositario la sua intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 40 oppure, se e' gia' in vigore, ad una data indicata. Al momento della notifica di applicazione a titolo provvisorio, ogni governo indica se e' membro esportatore oppure importatore. 2. Un governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, la sua intenzione di applicare il presente accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore oppure, se e' gia' in vigore, ad una data determinata, e' membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio e lo rimarra' sino a quando avra' depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art39 · fonte del testo

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