[1]dei voti

[2]1. Tanto i membri esportatori quanto i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1000 voti. 2. I voti dei membri esportatori sono cosi' suddivisi: 150 voti sono ripartiti in modo uguale tra tutti i membri esportatori, approssimati all'intero per eccesso o per difetto nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono ripartiti in proporzione al volume medio delle esportazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nelle tre annate precedenti, a condizione che il numero massimo di voti di ciascun membro esportatore non superi 450. I voti in eccesso rispetto al numero massimo sono distribuiti proporzionalmente alle quote commerciali a tutti i membri esportatori aventi meno di 250 voti singolarmente. 3. I voti dei membri importatori vengono suddivisi come segue: ciascun membro dispone, come base, di 5 voti, a condizione che il totale dei voti di base non sia superiore a 125. I voti restanti vengono ripartiti proporzionalmente al volume medio annuo delle rispettive importazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nel triennio calcolato a decorrere dal quarto anno civile precedente la distribuzione dei voti. 4. Il Consiglio distribuisce i voti per ciascun esercizio finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno stesso, in conformita' del presente articolo. La ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per il resto dell'esercizio, salvo nei casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 5. Qualora la composizione dell'Organizzazione subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o ristabiliti a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio ridistribuisce i voti all'interno della categoria o delle categorie di membri interessate, in conformita' del presente articolo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la ridistribuzione dei voti deve diventare operativa. 6. I voti non possono essere frazionati. 7. Per arrotondare il numero dei voti, una frazione inferiore a 0,5 deve essere approssimata per difetto ed una frazione superiore o pari a 0,5 deve essere approssimata per eccesso.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art10 · fonte del testo

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