[1]dagli obblighi

[2]1. Qualora sia necessario, in seguito a circostanze eccezionali o critiche, oppure in caso di forza maggiore, e in mancanza di provvedimenti indicati esplicitamente a questo proposito nel presente accordo, il Consiglio, con votazione speciale, puo' dispensare un membro da un obbligo imposto dal presente accordo, qualora ritenga giustificati i motivi addotti da tale membro in merito all'impossibilita' di adempiere agli obblighi. 2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato da tale obbligo, nonche' i motivi per i quali viene concessa la dispensa.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art35 · fonte del testo

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