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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 · Legge 22 novembre 1973, n. 866
- Aggiornato al
- 3 gennaio 1974
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento…
- Art. 3Ai fini della presente convenzione, si intende per: a) "artisti interpreti o esecutori"…
- Art. 4Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o…
- Art. 5Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi…
- Art. 6Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli organismi di…
- Art. 7La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o…
- Art. 8Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione nazionale, determinare le…
- Art. 9Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione nazionale, estendere la…
- Art. 10I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione…
- Art. 11Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale…
- Art. 12Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale…
- Art. 13Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire: a) la…
- Art. 14La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potra'…
- Art. 15Ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella propria legislazione nazionale…
- Art. 16Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed e'…
- Art. 17Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961…
- Art. 18Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3…
- Art. 19Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l'articolo 7 cessera' di…
- Art. 20La presente convenzione non fede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati…
- Art. 21La protezione prevista nella presente convenzione non potra' beneficiare quella della…
- Art. 22Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi…
- Art. 23La presente convenzione sara' depositata presso il Segretario generale…
- Art. 24La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica o accettazione degli Stati firmatari…
- Art. 25La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto…
- Art. 26Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformita' delle disposizioni…
- Art. 27Ciascuno Stato potra', all'atto della ratifica, della accettazione o dell'adesione, o in…
- Art. 28Ciascuno degli Stati contraenti avra' la facolta' di denunciare la presente Convenzione…
- Art. 29Dopo che la presente convenzione sara' rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli…
- Art. 30Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati contraenti concernente l'interpretazione o…
- Art. 31Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6…
- Art. 32E' istituito un Comitato intergovernativo con il compito: a) di esaminare le questioni…
- Art. 33La presente convenzione e' redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi…
- Art. 34Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' gli Stati…
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