1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a)il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalita);
  • b)la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);
  • c)il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione). 2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sara' considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente. 3. Ogni Stato contraente puo', con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applichera' ne' il criterio della pubblicazione, ne' il criterio della fissazione. Tale notificazione puo' essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo ii deposito.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art5 · fonte del testo

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