1. Ciascuno Stato potra', all'atto della ratifica, della accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente convenzione si estendera' a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso curi le relazioni internazionali, a condizione che la convenzione universale sul diritto d'autore o la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche sia applicabile a tali territori. Tale notifica produrra' effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 2. Le dichiarazioni e le notifiche previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17 o all'articolo 18, possono estendersi a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art27 · fonte del testo

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