1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovra' consentire di porre ostacolo:

  • a)alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia gia' essa stessa una esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;
  • b)alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;
  • c)alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione: (i) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso; (ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso; (iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni. 2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l'artista interprete o esecutore abbia permesso la radiodiffusione. (2) Le modalita' di utilizzazione da parte degli organismi di radiodiffusione delle fissazioni fatte ai fini delle emissioni radiodiffuse saranno regolate dalla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta. (3) Tuttavia la legislazione nazionale, nei casi previsti ai commi (1) e (2) del presente paragrafo, non potra' avere l'effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacita' di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodiffusione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art7 · fonte del testo

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