Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

  • a)la reemissione delle loro emissioni;
  • b)la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;
  • c)la riproduzione: (i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni; (ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;
  • d)la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto e' richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art13 · fonte del testo

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