Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977
Legge 11 dicembre 1985, n. 762
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1985
- Articoli
- 101
- Versioni storiche
- 149
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto…
- Art. 2Ai fini del presente Protocollo: a) con le espressioni "I Convenzione", "II Convenzione"…
- Art. 3e fine dell'applicazione Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo…
- Art. 4giuridico delle Parti in conflitto L'applicazione delle Convenzioni e del presente…
- Art. 5delle Potenze protettrici e del loro sostituto 1. E' dovere delle Parti in un conflitto…
- Art. 6qualificato 1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto…
- Art. 7Il depositario del presente Protocollo convochera', su richiesta di una o piu' delle Alte…
- Art. 8Ai fini del presente Protocollo: a) con i termini "feriti" e "malati" si intendono le…
- Art. 9d'applicazione 1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la…
- Art. 10e cure 1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno…
- Art. 11della persona 1. La salute e l'integrita' fisica o psichica delle persone che si trovano…
- Art. 12delle unita' sanitarie 1. Le unita' sanitarie saranno rispettate e protette in ogni…
- Art. 13della protezione delle unita' sanitarie civili 1. La protezione dovuta alle unita'…
- Art. 14alla requisizione di unita' sanitarie civili 1. La Potenza occupante ha il dovere di…
- Art. 15del personale sanitario e religioso civile 1. Il personale sanitario civile sara'…
- Art. 16generale della missione medica 1. Nessuno sara' punito per avere esercitato un'attivita'…
- Art. 17della popolazione civile e delle societa' di soccorso 1. La popolazione civile dovra'…
- Art. 18Ciascuna Parte in conflitto fara' in modo che sia il personale sanitario e religioso che…
- Art. 19neutrali e altri Stati che non sono Parti in conflitto Gli Stati neutrali e gli altri…
- Art. 20delle rappresaglie Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente…
- Art. 21sanitari I veicoli sanitari saranno rispettati e protetti nel modo previsto dalle…
- Art. 22-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio 1. Le disposizioni delle Convenzioni…
- Art. 23navi e imbarcazioni sanitarie 1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle…
- Art. 24degli aeromobili sanitari Gli aeromobili sanitari saranno rispettati e protetti…
- Art. 25sanitari nelle zone non dominate dalla Parte avversaria Nelle zone terrestri dominate di…
- Art. 26sanitari nelle zone contatto o similari 1. Nelle parti della zona di contatto dominata di…
- Art. 27sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria 1. Gli aeromobili sanitari di una…
- Art. 28all'impiego degli aeromobili sanitari 1. E' vietato alle Parti in conflitto di utilizzare…
- Art. 29e accordi concernenti gli aeromobili sanitari 1. Le notifiche indicate nell'articolo 25 e…
- Art. 30e ispezione degli aeromobili sanitari 1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone…
- Art. 31neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflitto 1. Gli aeromobili sanitari non…
- Art. 32generale Nell'applicazione della presente Sezione, le attivita' delle Alte Parti…
- Art. 33disperse 1. Non appena le circostanze lo permettono e al piu' tardi non appena cessate le…
- Art. 34delle persone decedute 1. I resti delle persone decedute per cause connesse con…
- Art. 35fondamentali 1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di…
- Art. 36armi Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi…
- Art. 37della perfidia 1. E' vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo…
- Art. 38riconosciuti 1. Vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa…
- Art. 39di nazionalita' 1. E' vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o…
- Art. 40E' vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'avversario o di…
- Art. 41del nemico fuori combattimento 1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve…
- Art. 42a bordo di aeromobili 1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che…
- Art. 43armate 1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze…
- Art. 44e prigionieri di guerra 1. Ogni combattente, come definito nell'articolo 43, che cade in…
- Art. 45delle persone che hanno preso parte alle ostilita' 1. Una persona che prende parte alle…
- Art. 46Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente Protocollo, un membro…
- Art. 47Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra. 2…
- Art. 48fondamentale Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione…
- Art. 49degli attacchi e campo di applicazione 1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli…
- Art. 50delle persone civili e della popolazione civile 1. E' considerata civile ogni persona che…
- Art. 51della popolazione civile 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una…
- Art. 52generale dei beni di carattere civile 1. I beni di carattere civile non dovranno essere…
- Art. 53dei beni culturali e dei luoghi di culto Senza pregiudizio delle disposizioni della…
- Art. 54dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile 1. E' vietato, come…
- Art. 55dell'ambiente naturale 1. La guerra sara' condotta curando di proteggere l'ambiente…
- Art. 56delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose 1. Le opere o installazioni…
- Art. 57negli attacchi 1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di…
- Art. 58contro gli effetti degli attacchi In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in…
- Art. 59' non difese 1. E' vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo…
- Art. 60smilitarizzate 1. E' vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari…
- Art. 61e campo di applicazione Ai fini del presente Protocollo: a) con l'espressione "protezione…
- Art. 62generale 1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno…
- Art. 63civile nei territori occupati 1. Nei territori occupati, gli organismi civili di…
- Art. 64civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in…
- Art. 65della protezione 1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione…
- Art. 66Ciascuna Parte in conflitto procurera' che i propri organismi di protezione civile, il…
- Art. 67delle forze armate e unita' militari assegnati agli organismi di protezione civile 1. I…
- Art. 68di applicazione Le disposizioni della presente Sezione si applicano alla popolazione…
- Art. 69essenziali nei territori occupati 1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55…
- Art. 70di soccorso 1. Allorche' la popolazione civile di un territorio che, senza essere…
- Art. 71che partecipa alle azioni di soccorso 1. In caso di necessita', l'assistenza fornita in…
- Art. 72di applicazione Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla…
- Art. 73e apolidi Le persone che, prima dell'inizio delle ostilita', sono considerate come…
- Art. 74delle famiglie divise Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il…
- Art. 75fondamentali 1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del…
- Art. 76delle donne 1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette…
- Art. 77dei fanciulli 1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno…
- Art. 78dei fanciulli 1. Nessuna Parte in conflitto procedera' allo sgombero, verso un paese…
- Art. 79di protezione dei giornalisti 1. I giornalisti che svolgono missioni professionali…
- Art. 80esecutive 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio…
- Art. 81' della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie 1. Le Parti in conflitto…
- Art. 82giuridici nelle forze armate Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in…
- Art. 83Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il piu' largamente possibile, in tempo…
- Art. 84di applicazione Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il piu' rapidamente possibile…
- Art. 85delle infrazioni al presente Protocollo 1. Le disposizioni delle Convenzioni relative…
- Art. 86Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi…
- Art. 88dei comandanti 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i…
- Art. 89Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti…
- Art. 90internazionale di accertamento dei fatti 1. a) Sara' costituita una Commissione…
- Art. 91' La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente…
- Art. 92Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi…
- Art. 93Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica…
- Art. 94Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non…
- Art. 95in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito di due…
- Art. 96convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo 1. Quando le Parti…
- Art. 97Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo…
- Art. 98dell'Allegato I 1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore…
- Art. 99Nel caso che un Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra'…
- Art. 100Il depositario informera' le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni…
- Art. 101Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del…
- Art. 102autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese…
