[1]degli attacchi e campo di applicazione

[2]1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa. 2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale appartenente ad una Parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria. 3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria. 4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nel Titolo II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti contraenti, nonche' le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilita' su terra, sul mare e in aria.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art49 · fonte del testo

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