[1]all'impiego degli aeromobili sanitari

[2]1. E' vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avversaria. La presenza di aeromobili sanitari non dovra' essere utilizzata per cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo da un attacco. 2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o trasmettere informazioni di carattere militare, e non dovranno trasportare materiale destinato agli stessi scopi. E' loro vietato di trasportare, persone o carichi non compresi nella definizione data nell'articolo 8 comma f. Non si considerera' vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato esclusivamente a facilitare la navigazione, le comunicazioni e l'identificazione. 3. Gli aeromobili sanitari non potranno trasportare altre armi oltre quelle portatili e relative munizioni che siano state ritirate ai feriti, malati o naufraghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio competente, nonche' le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario presente a bordo per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi ad esso affidati. 4. Salvo accordo preventivo con la parte avversaria, gli aeromobili sanitari non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli articoli 26 e 27, per ricercare feriti, malati e naufraghi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art28 · fonte del testo

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