[1]civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento

[2]1. Gli articoli 62, 63, 65 e 66 si applicheranno anche al personale e al materiale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati all'articolo 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il controllo di detta Parte. Tale assistenza sara' notificata appena possibile a ciascuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attivita' sara' considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovra', comunque, essere esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate. 2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso, il coordinamento internazionale di dette attivita' di protezione civile. In tali casi, le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi internazionali competenti. 3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potra' escludere o ridurre le attivita' degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento, soltanto nel caso in cui essa sia in grado di assicurare un assolvimento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art64 · fonte del testo

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