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Miscellanea
Allegato II
Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977 · Legge 11 dicembre 1985, n. 762
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1985
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 149
- Art. 1Allegato II Carta d'identita' per giornalista in missione pericolosa Parte di…
- Art. 2di applicazione personale 1. Il presente Protocollo si applichera' a tutte le persone…
- Art. 3intervento 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per…
- Art. 4fondamentali 1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano piu'…
- Art. 5private della liberta' 1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo…
- Art. 6penale 1. Il presente articolo si applichera' all'azione penale e alle condanne di reati…
- Art. 7e cure 1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto…
- Art. 8Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi…
- Art. 9del personale sanitario e religioso 1. Il personale sanitario e religioso sara'…
- Art. 10generale della missione medica 1. Nessuno sara' punito per avere esercitato una attivita'…
- Art. 11delle unita' e mezzi di trasporto sanitari 1. Le unita' e mezzi di trasporto sanitari…
- Art. 12distintivo Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e…
- Art. 13della popolazione civile 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una…
- Art. 14dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile E' vietato, come…
- Art. 15delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose Le opere o installazioni che…
- Art. 16dei beni culturali e dei luoghi di culto Senza pregiudizio delle disposizioni della…
- Art. 17del trasferimento forzato di persone civili 1. Il trasferimento della popolazione civile…
- Art. 18' di soccorso e azioni di soccorso 1. Le societa' di soccorso situate nel territorio…
- Art. 19Il presente Protocollo sara' diffuso il piu' largamente possibile.
- Art. 20Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi…
- Art. 21Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica…
- Art. 22Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non…
- Art. 23in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo che siano stati…
- Art. 24Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo…
- Art. 25Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra'…
- Art. 26Il depositario informera' le Alte Parti contraenti nonche' le Parti delle Convenzioni…
- Art. 27Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del…
- Art. 28autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese…
Altre partizioni dell’atto
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