[1]civile nei territori occupati

[2]1. Nei territori occupati, gli organismi civili di protezione civile riceveranno dalle autorita' tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. In nessuna circostanza il loro personale sara' costretto ad attivita' che potrebbero ostacolare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza occupante non potra' apportare alla struttura o al personale di detti organismi modifiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della loro missione. Tali organismi civili di protezione civile non saranno obbligati a dare priorita' ai cittadini o agli interessi di detta Potenza. 2. La Potenza occupante non obblighera', costringera' o incitera' gli organismi civili di protezione civile ad assolvere i loro compiti in modo comunque pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile. 3. La Potenza occupante potra', per motivi di sicurezza, disarmare il personale della protezione civile; 4. La Potenza occupante non potra' distrarre dal loro impiego naturale ne' requisire edifici o materiale appartenenti a organismi di protezione civile oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distrazione o requisizione puo' portare pregiudizio alla popolazione civile. 5. La Potenza occupante potra' requisire o distrarre detti mezzi, a condizione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 4 e con riserva delle seguenti condizioni particolari:

  • a)che gli edifici o il materiale siano necessari per altri bisogni della popolazione civile; e
  • b)che la requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessita'. 6. La Potenza occupante non distrarra' ne' requisira' i ricoveri messi a disposizione della popolazione civile o che siano necessari ai bisogni di detta popolazione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art63 · fonte del testo

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