[1]dei fanciulli

[2]1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro eta' o per qualsiasi altro motivo. 2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misure praticamente possibili affinche' i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilita', in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Nel caso in cui reclutassero persone aventi piu' di 15 anni ma meno di 18 anni, le Parti in conflitto procureranno di dare la precedenza a quelle di maggiore eta'. 3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposizioni del paragrafo 2, fanciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilita' e cadono in potere di una Parte avversaria, essi continueranno a beneficiare della protezione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionieri di guerra. 4. Se sono arrestati, detenuti o internati per motivi connessi con il conflitto armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unita' familiari come previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 75. 5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato irrogate a persone che non avevano 18 anni al momento della commissione del reato stesso.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art77 · fonte del testo

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