1. I Membri potranno applicare una misura di salvaguardia solo in seguito ad un'inchiesta svolta dalle loro autorita' competenti, secondo procedure precedentemente definite e rese pubbliche conformemente all'articolo X del GATT 1994. L'inchiesta comportera' l'opportuna pubblicazione di un avviso a tutte le parti interessate, nonche' udienze pubbliche o altre occasioni adeguate nelle quali importatori, esportatori e altri parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilita' di replicare alle esternazioni di altre parti e di esporre il proprio punto di vista, tra l'altro, circa la questione se l'applicazione di una misura di salvaguardia sia o meno nell'interesse pubblico. Le autorita' competenti pubblicheranno una relazione contenente le loro constatazioni e conclusioni ragionate raggiunte in merito a tutti gli aspetti pertinenti, di fatto e di diritto. 2. Tutte le informazioni di natura confidenziale, o fornite a titolo riservato, dovranno essere trattate come tali dalle autorita' competenti, ove siano addotte valide ragioni. Tali informazioni non dovranno essere divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate potra' essere richiesto di presentarne una sintesi non riservata ovvero, se le parti affermano che tali informazioni non possono essere riassunte, i motivi per i quali non e' possibile fornire tale sintesi. Tuttavia, ove le autorita' competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubblica l'informazione ovvero ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, le autorita' hanno facolta' di non tener conto di tale informazione salvo che sia possibile dimostrare con loro piena soddisfazione e sulla base di fonti adeguate che si tratta di informazioni corrette.

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  14. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  15. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  16. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  17. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
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  19. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 145 parole tolte, 275 parole aggiunte.

tolto: delle concessioni e degli impegni1. Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni all'esportazione figuranti nella Parte IV dell'elenco di ciascun Membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e sono parte integrante del GATT 1994aggiunto: 1. I Membri potranno applicare una misura di salvaguardia solo in seguito ad un'inchiesta svolta dalle loro autorita' competenti, secondo procedure precedentemente definite e rese pubbliche conformemente all'articolo X del GATT 1994. L'inchiesta comportera' l'opportuna pubblicazione di un avviso a tutte le parti interessate, nonche' udienze pubbliche o altre occasioni adeguate nelle quali importatori, esportatori e altri parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilita' di replicare alle esternazioni di altre parti e di esporre il proprio punto di vista, tra l'altro, circa la questione se l'applicazione di una misura di salvaguardia sia o meno nell'interesse pubblico. Le autorita' competenti pubblicheranno una relazione contenente le loro constatazioni e conclusioni ragionate raggiunte in merito a tutti gli aspetti pertinenti, di fatto e di diritto. 2. tolto: Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, un Membro non fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore ai livelli d'impegno specificati nella sezione I della Parte IV del suo Elenco. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, lettera b) e 4, un Membro non concede le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi di prodotti precisati nella sezione II della Parte IV del suo Elenco in misura superiore ai livelli d'impegno in termini di spesa di bilancio di quantita' ivi specificati, ne' fornisce tali sovvenzioni per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo Elenco aggiunto: Tutte le informazioni di natura confidenziale, o fornite a titolo riservato, dovranno essere trattate come tali dalle autorita' competenti, ove siano addotte valide ragioni. Tali informazioni non dovranno essere divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate potra' essere richiesto di presentarne una sintesi non riservata ovvero, se le parti affermano che tali informazioni non possono essere riassunte, i motivi per i quali non e' possibile fornire tale sintesi. Tuttavia, ove le autorita' competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubblica l'informazione ovvero ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, le autorita' hanno facolta' di non tener conto di tale informazione salvo che sia possibile dimostrare con loro piena soddisfazione e sulla base di fonti adeguate che si tratta di informazioni corrette.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art3 · fonte del testo

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