in via di sviluppo Membri 1. Non potranno essere applicate misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari di paesi in via di sviluppo Membri, fintanto che la loro quota sul totale delle importazioni del prodotto in questione da parte del membro importatore non supera il 3%, purche' i paesi in via di sviluppo Membri e che forniscono una quota di importazioni inferiore al 3% nel loro insieme non rappresentino piu' del 9% del totale delle importazioni del prodotto in questione. 2. I paesi in via di sviluppo membri avranno il diritto di prorogare il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia fino a due anni oltre il periodo massimo previsto dall'articolo 7, paragrafo 3. In deroga a quanto dispostodall'articolo 7, paragrafo 5, i paesi in via di sviluppo Membri avranno il diritto di applicare nuovamente una misura di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che e' gia' stato oggetto della stessa misura, successivamente ala data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, dopo un periodo di tempo pari alla meta' di quello di precedente applicazione della misura, purche' il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 682 parole tolte, 184 parole aggiunte in 14 capoversi.

in tolto: materia di sovvenzioni all'esportazione 1. Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente Accordo le seguenti sovvenzioni all'esportazione:

tolto: a) le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse dallo Stato o da enti pubblici a un'impresa, a un'industria, ai produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la commercializzazione, in funzione dei risultati delle esportazioni;

tolto: b) la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;

tolto: c) i pagamenti all'esportazione di un prodotto agricolo finanziati in virtu' di misure statali, a carico o meno dello Stato, compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto agricolo da quale il prodotto esportato e' ottenuto;

tolto: d) le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione, nonche' i costi di nolo e trasporto internazionale;

tolto: e) tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni d'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni piu' favorevoli che per le spedizioni interne;

tolto: f) le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate alla loro incorporazione in prodotti esportati aggiunto: via di sviluppo Membri 1. Non potranno essere applicate misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari di paesi in via di sviluppo Membri, fintanto che la loro quota sul totale delle importazioni del prodotto in questione da parte del membro importatore non supera il 3%, purche' i paesi in via di sviluppo Membri e che forniscono una quota di importazioni inferiore al 3% nel loro insieme non rappresentino piu' del 9% del totale delle importazioni del prodotto in questione. 2. tolto: a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli di impegno in materia di sovvenzioni all'esportazione per ogni anno del periodo di attuazione, quali specificati nell'Elenco di un Membro, rappresentano in relazione alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1:

tolto: i) nel caso degli impegni di riduzione delle spese di bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni che puo' essere stanziato o sostenuto nell'anno in questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, interessato;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: ii) nel caso degli impegni di riduzione della quantita' delle esportazioni, la quantita' massima di un prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse sovvenzioni all'esportazione nell'anno in questione.

tolto: b) In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo di attuazione, un Membro puo' concedere le sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai corrispondenti livelli d'impegno annui per i prodotti o gruppi di prodotti specificati nella Parte IV del suo Elenco, a condizione che:

tolto: i) gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori agli importi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui in materia di spesa specificati nell'Elenco del Membro in ragione di piu' del 3% del livello di tali spese di bilancio nel periodo di riferimento;

tolto: ii) i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da tali sovvenzioni all'esportazione, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori ai quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annuo in materia di quantita' annui specificati nell'Elenco del Membro in ragione di piu' dell'1, 75% dei quantitativi del periodo di riferimento;

tolto: iii) gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per tali sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati dalle stesse nell'intero periodo di attuazione non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui specificati nell'Elenco del Membro;

tolto: iv) le spese di bilancio del Membro per le sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati da tali sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non siano maggiori rispettivamente del 64% e del 79% dei livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi in via di sviluppo Membri le percentuali sono rispettivamente 76% e 86%. 3. Gli impegni relativi a limitazioni sull'ampliamento dell'ambito del sovvenzionamento all'esportazione sono quelli specificati negli Elenchi. 4. Durante aggiunto: I paesi in via di sviluppo membri avranno il diritto di prorogare il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia fino a due anni oltre il periodo massimo previsto dall'articolo 7, paragrafo 3. In deroga a quanto dispostodall'articolo 7, paragrafo 5, i paesi in via di sviluppo Membri avranno il diritto di applicare nuovamente una misura di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che e' gia' stato oggetto della stessa misura, successivamente ala data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, dopo un periodo di tempo pari alla meta' di quello di precedente applicazione della misura, purche' il periodo di tolto: attuazione i paesi in via di sviluppo Membri non sono tenuti ad assumere impegni riguardo alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purche' queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l'elusione degli impegni di riduzione aggiunto: non applicazione sia almeno di due anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art9 · fonte del testo

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