della Stampa e della bandiera Nazionali 1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nella sede dell'ufficio consolare il proprio stemma e l'indicazione dell'ufficio consoalre nella propria lingua e in quella dello Stato ricevente. 2. Lo Stato di invio ha il diritto di issare la sua bandiera nazionale nella sede dell'ufficio consolare, nella residenza del Capo di detto ufficio e sui mezzi di trasporto usati da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art29 · fonte del testo

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