[1]e stemma nazionale

[2]1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto quando essi sono utilizzati per esigenze di servizio. 3. Lo stemma dello Stato d'invio con una iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua ufficiale di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sul muro esterno degli edifici consolari nonche' della residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art13 · fonte del testo

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