[1]della bandiera e dello stemma dello Stato

[2]1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare puo' essere issata la bandiera dello Stato di invio. La bandiera puo' essere, altresi', collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorche' siano adoperati a fini di servizio. 2. Lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare e redatta nella lingua ufficiale di questo Stato e dello Stato di residenza, possono essere collocati sul recinto esterno e sulla parete esterna dell'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare nonche' all'ingresso dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art30 · fonte del testo

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