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Penale
Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale
Legge 9 giugno 1977, n. 605
- Aggiornato al
- 27 agosto 1977
- Articoli
- 49
- Versioni storiche
- 79
- Art. 1CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA…
- Art. 2L'assistenza giudiziaria potra' essere rifiutata: a) Se la domanda si riferisce, secondo…
- Art. 3L'esecuzione di una istanza di assistenza sara' condotta a termine conformemente alla…
- Art. 4I. La Parte richiesta eseguira' le commissioni rogatorie relative ad un processo penale…
- Art. 5Qualora la Parte richiedente ne faccia espressa istanza, essa sara' informata della data…
- Art. 6I. - La Parte richiesta procedera' alla consegna degli atti del procedimento o delle…
- Art. 7Se la Parte richiedente desidera la comparizione come testimone o come perito di una…
- Art. 8Gli indennizzi e l'importo delle spese di viaggio e soggiorno ditte debbano essere…
- Art. 9I. - Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o…
- Art. 10I. - Se in una causa penale si consideri necessaria la comparizione personale di fronte…
- Art. 11Le Parti Contraenti si daranno reciproca notizia delle sentenze penali che diano luogo ad…
- Art. 12Le Parti Contraenti si comunicheranno, in conformita' alla legislazione dello Stato…
- Art. 13I. - Le istanze di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti: a) Autorita' da…
- Art. 14Le commissioni rogatorie in materia penale saranno inoltrate direttamente dal Ministero…
- Art. 15Le rogatorie dovranno essere inoltrate accompagnate da una traduzione certificata nella…
- Art. 16I documenti inviati in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da ogni…
- Art. 17Senza pregiudizio di quanto stabilito agli articoli 8 e 9 della presente Convenzione…
- Art. 18Le Parti Contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e…
- Art. 19L'estradizione sara' concessa per i fatti puniti dalle leggi di entrambe le Parti con una…
- Art. 20I. - L'estradizione non sara' concessa per delitti considerati politici dalla Parte…
- Art. 21I. - Le norme della presente Convenzione si applicheranno ai fatti di pirateria aerea. II…
- Art. 22L'estradizione per delitti strettamente militari resta esclusa dal campo d'applicazione…
- Art. 23L'infrazione delle norme fiscali, valutarie e doganali sara' ugualmente esclusa dalla…
- Art. 24Nel richiedere l'estradizione dei minori degli anni 18 che abbiano la residenza abituale…
- Art. 25I. - Ciascuna delle Parti avra' la facolta' di rifiutare l'estradizione dei propri…
- Art. 26I. - Ad eccezione dei reati di pirateria aerea commessi in volo, che si considereranno…
- Art. 27I. - L'estradizione non sara' concessa se l'individuo e' stato giudicato dalle autorita'…
- Art. 28L'amnistia concessa nel territorio della Parte richiesta impedira' l'estradizione…
- Art. 29Se l'azione penale o la pena sono prescritte ai sensi della legislazione di una qualsiasi…
- Art. 30Se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione puo' essere punito…
- Art. 31La persona oggetto della estradizione non potra' essere sottoposta nel territorio della…
- Art. 32La domanda di estradizione sara' inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Parti per…
- Art. 33Insieme alla domanda di estradizione sara' inviato: a) Originale o copia autentica di una…
- Art. 34Se i dati o documenti comunicati dalla Parte richiedente sono insufficienti o difettosi…
- Art. 35I. - L'individuo estradato non sara' perseguito, no giudicato o detenuto in esecuzione di…
- Art. 36Salvo il caso previsto nel paragrafo b) dell'articolo 35, la riestradizione a favore di…
- Art. 37I - In caso d'urgenza le autorita' competenti della Parte richiedente potranno chiedere…
- Art. 38Quando le autorita' competenti di ciascuna delle Parti hanno notizia dell'esistenza di un…
- Art. 39Se l'estradizione e' richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Stati, per…
- Art. 40I. - La Parte richiesta fara' conoscere alla Parte richiedente, per la via diplomatica…
- Art. 41I. - La Parte richiesta potra', dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, differire…
- Art. 42- A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrera' e consegnera'…
- Art. 43I. - Il transito attraverso il territorio di una delle Parti, di una persona la cui…
- Art. 44Per quanto non disposto nella presente Convenzione, al procedimento di estradizione e a…
- Art. 45I documenti saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnati da una…
- Art. 46I. - Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio della Parte richiesta…
- Art. 47La presente Convenzione si applichera' al territorio nazionale dell'Italia e della Spagna.
- Art. 48Le difficolta' derivanti dalla applicazione e dalla interpretazione della presente…
- Art. 49La presente Convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avverra'…
