Le disposizioni degli articoli precedenti non escludono la facolta' di ciascuna delle Parti contraenti di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono a dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalita' della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sara' determinata in conformita' alla legge dello Stato in cui debba essere espletata la commissione rogatoria.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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