I. - L'individuo estradato non sara' perseguito, no giudicato o detenuto in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, per un fatto anteriore e differente da quello che abbia motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti:

  • a)Quando la Parte che lo abbia consegnato dia il proprio assenso, a seguito della presentazione di una domanda in tal senso, che dovra' essere accompagnata dai documenti previsti dall'articolo 33 e da un processo verbale giudiziario che contenga le dichiarazioni dell'estradato. L'assenso sara' concesso qualora il reato per il quale esso e' richiesto comporti l'obbligo dell'estradizione, ai sensi della presente Convenzione.
  • b)Quando, avendo la possibilita' di farlo, l'individuo estradato non abbia abbandonato, entro quarantacinque giorni dopo essere stato messo in liberta', il territorio della Parte alla quale e' stato consegnato. II. - La Parte richiedente potra' adottare le misure necessarie per interrompere la prescrizione conformemente alla propria legislazione. III. - Qualora la qualificazione del fatto sia modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato non sara' perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato secondo la nuova qualificazione avrebbero permesso la sua estradizione.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art35 · fonte del testo

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