1. - A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrera' e consegnera', conformemente a quanto previsto dalla propria legislazione, gli oggetti:

  • a)che possano servire come, mezzi di prova;
  • b)che provengano dal reato e siano stati trovati in possesso della persona di cui e' richiesta l'estradizione al momento del suo arresto, o che siano stati scoperti posteriormente. II. - La consegna degli oggetti citati al paragrafo precedente sara' effettuata anche se l'estradizione gia' accordata non possa essere eseguita per causa di morte o per evasione del soggetto. III. - Quando i sopra menzionati oggetti siano suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potra', in un processo penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli a condizione che essi siano restituiti. IV. - In ogni caso resteranno salvi i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali oggetti e, in funzione di tali diritti, gli oggetti stessi saranno restituiti al termine del processo, il piu' presto possibile e gratuitamente, alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art42 · fonte del testo

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