Quando le autorita' competenti di ciascuna delle Parti hanno notizia dell'esistenza di un mandato di cattura o di altro atto equivalente emessi dall'autorita' giudiziaria dell'altra Parte per un reato che comporti l'obbligo di estradizione ai sensi della presente Convenzione, esse potranno procedere all'arresto provvisorio della persona ricercata, dandone immediata comunicazione, per il canale piu' rapido, all'altra Parte. Quest'ultima dovra' comunicare se intenda o meno richiedere l'estradizione dell'arrestato. La risposta negativa o la mancanza di risposta entro quindici giorni seguenti l'arresto, avra' come conseguenza la scarcerazione immediata dell'arrestato.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art38 · fonte del testo

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