I - In caso d'urgenza le autorita' competenti della Parte richiedente potranno chiedere l'arresto provvisorio dell'individuo di cui si chiede l'estradizione. Le autorita' della Parte richiesta daranno seguito a tale domanda conformemente alla propria legislazione. II. - La domanda di arresto provvisorio indichera' l'esistenza di uno dei provvedimenti menzionati alla lettera a) dell'articolo 33 e l'intenzione di trasmettere una formale domanda di estradizione. Essa indichera' altresi' l'infrazione, il tempo e il luogo in cui essa e' stata commessa, e le generalita' e la cittadinanza dell'individuo di cui si richiede l'estradizione. III. - La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa direttamente alle autorita' competenti della Parte richiesta, per posta o per telegrafo, o per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), o mediante qualsiasi altro mezzo che lasci una traccia scritta o che sia ammesso dalla Parte richiesta. L'autorita' richiedente sara' informata sul corso ulteriore della sua domanda. IV. - L'arresto provvisorio potra' essere revocato se, entro venti giorni, la Parte richiesta non avra' ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti menzionati all'articolo 33. In nessun caso l'arresto provvisorio potra' eccedere un termine di quaranta giorni. Tuttavia potra' essere concessa la liberta' provvisoria purche' la Parte richiesta adotti tutte le misure che essa ritenga necessarie per evitare la fuga della persona di cui si richiede l'estradizione. V. - Il fatto di essere rimesso in liberta' non impedira' un nuovo arresto e l'estradizione, qualora tale domanda sia ricevuta posteriormente.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art37 · fonte del testo

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