Gli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, provenienti da una delle Parti e destinati a persone residenti nel territorio dell'altra Parte, saranno diretti dall'Autorita' interessata della, prima all'Autorita' competente della seconda, nella cui giurisdizione si trovi il destinatario, tramite il Ministero di Giustizia dello Stato richiesto. Resta salva la facolta' del Console dello Stato richiedente di trasmettere gli anzidetti atti direttamente all'Autorita' giudiziaria che sia stata all'uopo designata dallo Stato richiesto. Quando alla richiesta non e' unita la traduzione dei summenzionati atti nella lingua dello Stato cui e' diretta, l'Autorita' competente di detto Stato puo' richiederne la trasmissione se lo reputa necessario.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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