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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale sullo stagno
Legge 4 agosto 1984, n. 583
Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981
- Aggiornato al
- 19 settembre 1984
- Articoli
- 61
- Versioni storiche
- 65
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini del presente accordo, i termini seguenti hanno i significati rispettivamente…
- Art. 3in carica e sede del Consiglio internazionale dello stagno 1. Il Consiglio internazionale…
- Art. 4del Consiglio 1. Il Consiglio si compone di tutti i Membri. 2. a) Ciascun Membro viene…
- Art. 5dei Membri in categorie 1. Ciascun Membro verra' dichiarato dal Consiglio, con il suo…
- Art. 6di categoria 1. Quando, sulla base dei dati statistici che lo riguardano, un Membro…
- Art. 7e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) dispone dei poteri e svolge le funzioni…
- Art. 8del Consiglio Il Consiglio: a) fissa le sue norme procedurali interne; b) prende le…
- Art. 9ausiliari del Consiglio 1. I seguenti organi ausiliari istituiti dal Consiglio in forza…
- Art. 10e studi Il Consiglio: a) effettua almeno una volta per trimestre una stima delle…
- Art. 11esecutivo e vicepresidenti del Consiglio 1. Alla maggioranza di due terzi ripartita e con…
- Art. 12del Consiglio 1. Salvo decisione contraria, il Consiglio tiene quattro sessioni all'anno…
- Art. 13del consiglio 1. Il presidente esecutivo nominato in forza dell'articolo 11 e'…
- Art. 14e voti 1. I Membri produttori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro produttore…
- Art. 15di votazione del Consiglio 1. Ciascun Membro e' autorizzato ad esprimere il numero di…
- Art. 16ed immunita' 1. Il Consiglio ha personalita' giuridica. In particolare, esso ha capacita'…
- Art. 17finanziari 1. a) Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo vengono tenuti…
- Art. 18di pagamento I versamenti in contanti che i Membri debbono effettuare sul conto di…
- Art. 19contabile 1. Il Consiglio nomina revisori contabili incaricati di rivedere i suoi libri…
- Art. 20Nel corso della prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il…
- Art. 21e volume della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo…
- Art. 22della scorta stabilizzatrice normale 1. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice…
- Art. 23nei contributi al conto della scorta stabilizzatrice 1. Se un Membro non adempie…
- Art. 24contratti per la scorta stabilizzatrice 1. Il Consiglio puo' contrarre prestiti per le…
- Art. 25con il Fondo comune per i prodotti di base Il Consiglio aprira' con il Fondo comune…
- Art. 26di liquidazione 1. Alla risoluzione del presente accordo, cessano tutte le operazioni…
- Art. 27minimo e massimo 1. Ai fini del presente accordo vengono fissati un prezzo minimo e un…
- Art. 28della scorta stabilizzatrice 1. Conformemente all'articolo 13 ed alle disposizioni del…
- Art. 29o sospensione del funzionamento della scorta stabilizzatrice 1. In deroga alle…
- Art. 30operazioni della scorta stabilizzatrice 1. Il Consiglio puo' autorizzare il direttore a…
- Art. 31scorta stabilizzatrice e le variazioni dei tassi di cambio 1. Il presidente esecutivo…
- Art. 32del controllo delle esportazioni 1. Quando almeno il 70% del volume massimo della scorta…
- Art. 33di controllo 1. I periodi di controllo corrispondono a trimestri fermo restando che, al…
- Art. 34del tonnellaggio totale di esportazione ammesso 1. Il tonnellaggio totale di esportazione…
- Art. 35di esportazione Lo stagno si considera esportato quando, nel caso di un Membro di cui…
- Art. 36' relative al controllo delle esportazioni 1. a) Se, in deroga alle disposizioni…
- Art. 37speciali 1. In qualsiasi momento successivo all'istituzione di un periodo di controllo…
- Art. 38speciali 1. Con il consenso del Consiglio, un Membro produttore puo' in qualsiasi momento…
- Art. 39detenuto da membri produttori 1. a) Le scorte di stagno detenute da un Membro produttore…
- Art. 40in caso di carenza di stagno 1. Se, in un momento qualsiasi in cui il prezzo e' compreso…
- Art. 41Obblighi generali 1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i Membri…
- Art. 42differenziate e correttive I Membri in via di sviluppo consumatori e i paesi meno…
- Art. 43Su richiesta di un Membro, il Consiglio procede a consultazioni relative ai fattori che…
- Art. 44agli scambi 1. Alla luce dei suoi studi sul mercato dello stagno, il Consiglio puo'…
- Art. 45norme di lavoro I Membri dichiarano che, onde evitare un deterioramento del tenore di…
- Art. 46delle scorte di stagno a carattere non commerciale 1. Un Membro che desidera sbloccare lo…
- Art. 47nazionale Nessuna disposizione del presente accordo sara' interpretata in modo da…
- Art. 48L'eventuale ricorso contro un Membro che abbia commesso un'infrazione al presente accordo…
- Art. 49Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che…
- Art. 50Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' nominato depositario…
- Art. 51Il presente accordo e' aperto alla firma delle parti del quinto accordo nonche' degli…
- Art. 52, accettazione o approvazione Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o…
- Art. 53di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intenda ratificare, accettare o…
- Art. 54Il presente accordo e' aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati alle condizioni…
- Art. 55in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1 lugio 1982 od…
- Art. 56di organizzazioni intergovernative 1. Qualsiasi riferimento del presente accordo ad un…
- Art. 57Alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e…
- Art. 58Un Membro che recede dal presente accordo durante il suo periodo di validita', a meno che…
- Art. 59, proroga e risoluzione 1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, la durata…
- Art. 60di risoluzione 1. Il Consiglio rimane in carica per il tempo necessario per…
- Art. 61Nessuna riserva puo' essere formulata alle disposizioni del presente accordo. In fede di…
